Image module
Home / Reclami/Complaints

RECLAMI

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2022 sono state aggiornate le “misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami”, così come approvato dall‘Autorità di Regolazione dei Trasporti con Delibera n. 28/2021 del 25.02.2021.

Premesso quanto sopra, gli utenti che vogliono presentare un reclamo possono farlo in lingua italiana/inglese ed in diverse modalità, vale a dire tramite Form o inviando il modulo pdf compilato in tutte le sue parti via email, PEC o Raccomandata Postale.

1. Presentazione di un reclamo tramite Form Online

Per la gestione dei reclami è a disposizione un’apposita piattaforma online. Nel Form seleziona Tipologia per iniziare e segui le istruzioni per inviare il tuo reclamo.

Nel presentare il tuo reclamo devi necessariamente indicare:

  1. i tuoi riferimenti (nome, cognome, recapito) e quelli del tuo eventuale rappresentante, allegando in tal caso la delega e un tuo documento di identità
  2. i riferimenti identificativi del viaggio effettuato o programmato (data, ora di partenza, origine e destinazione) e del contratto di trasporto (numero biglietto) o la copia del titolo di viaggio
  3. la descrizione della non coerenza del servizio rilevata rispetto ad uno o più requisiti definiti dalla normativa europea o nazionale, dalle condizioni generali di trasporto o dalla carta dei servizi di Ferrovie della Calabria
  4. Al termine della procedura se la richiesta è stata inviata in modo corretto riceverai una mail con il numero di protocollo che attesterà la presa in carico del reclamo
Compila il Form di Reclamo

2. Altre modalità con cui presentare un reclamo

E-mail all’indirizzo: mail@ferroviedellacalabria.com
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com
Lettera raccomandata da inviare a: Ferrovie della Calabria Srl – Direzione Generale – Via Milano, 28 – 88100 Catanzaro (CZ)

Per facilitare la gestione del reclamo inviato tramite questi canali, puoi utilizzare il modulo reclamo già pronto per essere compilato.

Modulo servizio ferroviario
Modulo servizio automobilistico

Termini e note importanti 

Il tuo reclamo deve esserci trasmesso necessariamente entro 3 mesi dall’evento oggetto dello stesso, pena la non validità della richiesta.

Ti daremo una risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo, superati i quali puoi:

– utilizzare procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie (Vedasi *Nota 01: Procedure Conciliative: Extragiudiziali e Giudiziali in questa pagina)
– presentare un reclamo all’Autorità di regolazione dei trasporti, tramite Sistema Telematico di acquisizione reclami (SiTe), accessibile dal sito www.autorita-trasporti.it, oppure tramite apposito modulo all’indirizzo di Via Nizza 230, 10126 – Torino o posta elettronica pec@pec.autorita-trasporti.it
– ottenere un indennizzo automatico così come qui di seguito previsto:

Indennizzo automatico

Per il reclamo presentato, hai diritto a ricevere un indennizzo automatico commisurato al prezzo del titolo di viaggio riferibile al servizio di trasporto in misura non inferiore al:
a) 10% nel caso di risposta fornita tra il novantunesimo ed il centoventesimo giorno dal ricevimento del reclamo;
b) 20% nel caso di risposta non fornita entro il centoventesimo giorno dal ricevimento del reclamo.
Nel caso di abbonamento, l’entità di tale indennizzo sarà ripartita in base ai giorni di validità dell’abbonamento stesso.

L’indennizzo automatico non è dovuto nel caso in cui:
a) l’importo dello stesso è inferiore a 4 euro,
b) il reclamo non è trasmesso dall’utente con le modalità, gli elementi minimi e le tempistiche indicate in questa pagina;
c) all’utente è già stato corrisposto un indennizzo, relativamente ad un reclamo avente ad oggetto il medesimo viaggio.

*Nota 01: Procedure Conciliative: Extragiudiziali e Giudiziali

Per esperire una procedura conciliativa, al fine di risolvere una controversia con l’Azienda, il cliente può rivolgersi:

– Art e Conciliaweb – Nel caso il reclamo non venga soddisfatto o se il passeggero non riceva risposta nei tempi previsti, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie attraverso la conciliazione delle parti coinvolte, l’ART mette a disposizione la piattaforma CONCILIA WEB disponibile dal sito https://www.autorita-trasporti.it/conciliaweb/
– Camera Arbitraria di Conciliazione – Le camere di commercio competenti offrono servizi di conciliazione e mediazione per risolvere le controversie. La procedura è gratuita se il cittadino è assistito da un’associazione di consumatori, non è comunque necessaria l’assistenza di un legale
– Difensore Civico – Il passeggero può rivolgersi al Difensore civico della propria regione che può facilitare la comunicazione tra il cittadino e l’ente erogatore del servizio per risolvere la controversia
– Giudice di Pace – Se le altre forme di risoluzione non hanno avuto successo il cittadino può rivolgersi al Giudice di pace o al tribunale competente per valore e per territorio secondo le procedure previste dalla normativa vigente

Per saperne di più sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario consultare: http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/rail/index_en.htm

Procedure di Conciliazione non Giurisdizionale delle controversie

Normativa di riferimento

Art. 10 L.118/2022 che ha novellato l’art. 37 comma 2 lettera e), e comma 3 lettera h) del d.l. 201/2011;

Delibera ART 21/2023 del 8 febbraio 2023;

Disciplina in prima attuazione delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell’Art.10 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Condizioni di procedibilità

Art 3- Tentativo obbligatorio di conciliazione:

  1. Per le sole controversie di cui all’art 2 comma1 fino a che non sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della presente Disciplina, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile. I termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la procedura del procedimento di conciliazione.
  2. Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera comunque avverata trascorsi 30 gg dalla proposizione dell’istanza di conciliazione. In questo caso, qualora la Parte agisca in sede giurisdizionale, il tentativo di conciliazione è dichiarato estinto.
  3. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso di richiedere provvedimenti urgenti e cautelari all’autorità giudiziaria.

Quali sono le controversie oggetto della procedura adottata da ART

Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione:

  1. Ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera h), del Decreto, la presente Disciplina definisce le modalità, individuate all’articolo 4, per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti, aventi ad oggetto i diritti degli utenti riconosciuti dalla normativa di cui all’Annesso 1 alla presente Disciplina, o dagli atti di regolazione adottati dall’Autorità ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera e), del Decreto.
  2. La Disciplina non si applica alle controversie tra operatori economici e utenti promosse ai sensi dell’articolo 37 del Codice del consumo e degli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies del codice di procedura civile.

Sono escluse le controversie promosse per:

– Azione Inibitoria per Giusti Motivi di Urgenza
– Azione di Classe
– Azione Inibitoria Collettiva

Presupposti dell’istanza di conciliazione

– Reclamo o richiesta di rimborso o indennizzo
Per presentare istanza di conciliazione occorre aver presentato reclamo/richiesta di rimborso o indennizzo con esito insoddisfacente o siano trascorsi 30gg senza alcun riscontro.

– Termine di presentazione dell’Istanza di Conciliazione
L’istanza di conciliazione deve essere proposta entro un anno dalla presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico.

– Modalità di presentazione dell’Istanza
L’istanza va presentata tramite piattaforma CONCILIAWEB.

– Ricorso all’Autorità Giudiziaria
Non può essere trattata una controversia già sottoposta all’autorità giudiziaria, ovvero, quando sia pendente o già esperito un tentativo di conciliazione dinanzi uno dei soggetti di cui all’Art.4, fatti salvi i casi in cui l’esperimento di conciliazione sia stato disposto dall’Autorità Giudiziaria.